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> News e aggiornamenti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > ABROGATO IL SISTRI CON IL DECRETO LEGGE 138/2011
Il Sistri, sistema di tracciamento digitale
dei rifiuti, viene abrogato tout court con i commi c) e d)
dell'articolo 6 del decreto 12 agosto 2011. Così, alla vigilia
dell'entrata in vigore del decreto che scansiona le sanzioni
amministrative per i reati ambientali, cade tutta l'impalcatura del
progetto di digitalizzazione del comparto rifiuti iniziato
dall'ultimo governo Prodi e faticosamente portato (quasi) alla fine
dal ministro Stefania Prestigiacomo.
Il decreto
infatti abroga a effetto immediato il comma 2, lettera a),
dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e anche l'articolo
260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Non solo, per maggior chiarezza lo stesso testo ora
al vaglio del Quirinale riporta (o meglio, mantiene) in vita i
registri di carico e scarico dei rifiuti – che la progressiva
entrata in vigore del Sistri avrebbe mandato in pensione – e anche
il vecchio Mud, modello unificato di dichiarazione.
L'abrogazione del
Sistri comunque, nonostante il ripristino delle vecchie prassi,
produce serie conseguenze nella logica sistematica nella
legislazione sulla gestione dei rifiuti. Fra norme che restano e che
vanno, fra entrate in vigore differite e sistemi che scompaiono, non
è facile orientarsi. Sempreché la conversione del "Dl manovra" non
apporti altri stravolgimenti. Innanzitutto, occorre riferirsi al
fatto che martedì 16 agosto entrerà in vigore il Dlgs 7 luglio 2011,
n. 121 (sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato
ambientale).
Il decreto nasce
già deprivato della metà dei suoi contenuti. I suoi articoli 3 e 4
sono anche dedicati alla struttura del sistema sanzionatorio del
Sistri, alla quantificazione delle sanzioni e alla loro irrogazione.
Queste disposizioni, dunque, non avranno valore perché con
l'abrogazione del Sistri viene meno l'oggetto al quale esse si
riferiscono. Lo stesso dicasi per una parte dell'articolo 2, di tale
Dlgs 121/2011 che declina il sistema della responsabilità
amministrativa da reato sia per il trasporto di rifiuti senza scheda
Sistri area movimentazione o con tale scheda fraudolentemente
alterata, sia per il falso certificato di analisi che accompagna un
trasporto assistito da Sistri.
Le sanzioni
(oltre a quelle del reato o della violazione presupposto) sono
pesanti: quote da 150 a 300. Anche di queste, a seguito
dell'abolizione del Sistri, non rimarrà traccia e martedì 16 agosto
entreranno in vigore solo formalmente, ma non sostanzialmente poiché
dotate di vigenza, ma sfornite di efficacia.
Il "Dl manovra"
abroga il Sistri e le relative sanzioni fin dai suoi primi vagiti
(dall'articolo 1, comma 1116, Finanziaria 2007 fino all'articolo 260
bis del "Codice ambientale", Dlgs 152/2006), nonché, per non dare
adito a dubbi interpretativi tra effetti caducanti e vizianti
dell'abrogazione della norma primaria rispetto a quella attuativa,
cancella anche il Dm istitutivo del Sistri (17 dicembre 2009) e il
Testo unico (Dm 52/2011).
Il nuovo Dl
conferma e fa salva l'applicabilità delle altre norme in materia di
gestione dei rifiuti, ma, in tema di loro tracciabilità, si sofferma
(articolo 6, comma 3) sul fatto che gli adempimenti Sistri previsti
dall'articolo 188, comma 2, lett. a), Dlgs 152/2006 (non abrogato)
«possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi»
alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di cui
agli articoli 190 e 193 del medesimo "Codice ambientale". Questa
disposizione sulla tracciabilità però, a mente dell'articolo 16,
comma 2, Dlgs 205/2010 non è mai entrata in vigore perché
subordinata all'avvio operativo del Sistri. Quindi, viene abrogata è
una "norma fantasma".
Resta il fatto
che tra abrogazioni e modifiche le imprese e gli enti obbligati ai
registri di carico e scarico e ai formulari sono quelli indicati
negli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006 nella versione precedente
alla modifica natalizia introdotta dal Dlgs 205/2010. Lo stesso
dicasi per le relative sanzioni, reperibili nell'articolo 258, Dlgs
152/2006, anch'esso nella versione vigente prima della modifica del
2010.
Sul punto,
soccorre una parte dell'articolo 4, Dlgs 121/2011 la quale dispone
che le sanzioni su registri e formulari sono applicabili nella
formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del Dlgs
205/2010 (25 dicembre 2010). Questa norma entrerà in vigore martedì
16 agosto, però avendo natura interpretativa e non innovativa
retroagisce al 25 dicembre 2010.
Si torna al sistema cartaceo
02 | SANZIONI SOSPESE
(FONTE: Sole 24 ore)
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Dal prossimo 9 ottobre 2011 entrerà in applicazione il Regolamento comunitario in oggetto, “recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”. Il Regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, senza la necessità di normative di recepimento a livello nazionale.
Il regolamento
(art.1) stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di
ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio,
cessano di essere considerati rifiuti. Il decreto infatti abroga a effetto immediato il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e anche l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Non solo, per maggior chiarezza lo stesso testo ora al vaglio del Quirinale riporta
Al seguente link è possibile scaricare il testo del regolamento: - Regolamento consiglio UE n° 333/2011/UE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > NUOVO RINVIO PER IL SISTRI, SI COMINCIA DAL 1° SETTEMBRE PER LE GRANDI IMPRESE
Il Ministro Prestigiacomo: Soluzione condivisa che coniuga trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela della legalità Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese. L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti. “Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”. Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore: - il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000); - il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”; - il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; - il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000); - il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > AGGIORNAMENTO/SCADENZA ISCRIZIONE TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO (ART. 212 COMMA 8)
Le modifiche apportate dal D.Lgs 205/10 al comma 8 dell`articolo 212 del D.Lgs. 152/06 fissano in 10 anni la durata dell`iscrizione all`Abo Gestori Ambientali delle imprese che trasportano i propri rifiuti. Le iscrizioni ex articolo 212 comma 8 (relative, appunto, a produttori iniziali di rifiuti non pericolosi - o pericolosi sotto i 30 Kg o 30 litri - che effettuano il trasporto dei propri rifiuti) effettuate prima del 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data dovranno essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011.
Si rammenta infine l’art.193 del d.Lgs.152/2006 aggiornato al d.lgs.205/2010: “per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario cartaceo. Queste disposizioni non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta kg o i 30 lt al giorno e, comunque, i cento kg o cento lt l’anno”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > DENUNCIA ANNUALE SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA (ATO BRESCIA)
Si rammenta che, ai sensi del Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato nell`Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Brescia, gli insediamenti produttivi che scaricano acque reflue in pubblica fognatura devono presentare una denuncia al Gestore relativa al quantitativo di acqua soggetto a tariffa. Termine per la denuncia: 28 febbraio 2011 In base a quanto indicato dall’AATO di Brescia (Ente che verrà a breve abrogato), la denuncia annuale degli scarichi in fognatura deve essere eseguita solamente in due casi:
Si riporta di seguito come promemoria un estratto del Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato nell`Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Brescia.
art.3.26 [...] Il quantitativo di acqua soggetto a tariffa per scarico di acque reflue industriali è soggetto a denuncia annuale del Titolare dello scarico al Gestore da formalizzarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno. Fatte salve le disposizioni e le sanzioni di cui al Regio Decreto n. 1775/33, del D.Lgs. 152/2006 del Regolamento Regionale n. 2/2006 e del presente Regolamento, in caso di mancata denuncia, si assume come quantitativo soggetto a tariffa un consumo pari al 95% dell’acqua complessivamente fornita, prelevata o comunque accumulata. Se i prelievi avvengono mediante pubblico acquedotto, la misura dei volumi approvvigionati avverrà secondo le disposizioni di cui al punto 2.14 del presente Regolamento. In caso invece di approvvigionamento autonomo, i prelievi saranno determinati sulla base di quanto comunicato in Provincia in sede di denuncia di cui all’art. 33 del R.R. 2/2006. In assenza anche della medesima, i volumi da assoggettare a tariffazione di fognatura e depurazione, sono determinati in funzione dei volumi medi sottoposti a fatturazione nel triennio precedente se disponibile, oppure dei 2 o dell’unico anno precedenti. Per i nuovi scarichi, in mancanza di tali riferimenti, la determinazione dei volumi annuali scaricati sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili, quali ad esempio i volumi medi scaricati da attività analoghe per ciclo produttivo, rapportati alla superficie coperta dello stabilimento. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura si evidenzia ulteriormente che: a) in assenza di uno strumento di misura sullo scarico, il volume viene determinato pari al 95% dell’acqua complessivamente fornita, prelevata o comunque accumulata oppure pari al 95% del valore dichiarato in sede di autodenuncia dei volumi prelevati in caso di approvvigionamento da pozzo. Per le acque meteoriche, in assenza del misuratore, il volume dello scarico viene stimato sulla base del 95% della misura della superficie scolante e delle precipitazioni della zona, tenendo opportunamente conto del livello previsto per le prime piogge (5 mm/mq per evento) ed eventualmente per le seconde piogge; b) vengono assoggettate a diversa tariffazione le acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali versate nella pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sullo scarico. In assenza di tali strumenti di misurazione, viene applicata sull`intero volume la tariffa industriale; c) analogamente, vengono assoggettate a tariffazione separata le acque provenienti da due o più scarichi industriali appartenenti a classi differenti (es. uno scarico classe 1 e uno scarico di acque meteoriche - classe 5) versate nelle pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sugli scarichi. In assenza di strumenti di misurazione, viene applicata sull`intero volume la tariffa industriale della classe che, tra quelle presenti, determina la tariffa più elevata; d) in presenza di acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali, di cui solo la parte industriale è soggetta a misurazione mediante apposito strumento, al fine di determinare il volume soggetto a tariffa di fognatura e depurazione delle acque a uso domestico/assimilato ai domestici si procede determinando i prelievi a uso industriale, sulla base dell`ipotesi che i consumi industriali misurati sono pari al 95% del prelievo. Tale prelievo industriale viene sottratto dai prelievi totali al fine di determinarne la quota domestica/assimilata ai domestici soggetta a tariffa di fognatura e depurazione per utenti domestici/assimilati ai domestici. [...]
clicca QUI per scaricare il modulo per la denuncia annuale
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > RIDUZIONE TARIFFE INAIL: ISTANZE EX ART. 24 DM 12.12.2000
Di seguito si riporta uno stralcio della comunicazione ufficiale della Direzione Centrale Rischi Ufficio Tariffe dell'INAIL:
"Protocollo: INAIL.60010.21/09/2009.0008601 Oggetto: Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000.
Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il 31 gennaio, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe)."
cliccare QUI per leggere il testo completo
Commento: Ne risulta che i soli adempimenti formali rispetto a quello che la legislazione richiede: - stesura del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08; - formazione; - nomina delle figure interne all'azienda; - ecc.. NON sono sufficienti al fine della richiesta di riduzione del 10% delle tariffe INAIL.
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DECRETO 22 dicembre 2010
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Adotta il seguente decreto:
Art. 1 - Proroga di termini e disposizioni transitorie
Art. 2 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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SCADENZA OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHIO STRESS AL 31/12/2010 La proroga Vdr Rischi Stress al 31/12/2010: sarà legge.
Camera approva la fiducia al DL 78/2010. La Camera, con 329 voti a favore e
275 contro, ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del
Decreto legge 78/2010 sulla "Manovra economica". Tra le modifiche del
Governo:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > CAMBIAMENTI CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA, IMBALLAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE DAL 1/12/2010
Cambiamenti dal 1° dicembre (SDS, Classificazione, Etichettatura,
Imballaggio, Notifica CLP).
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